Testo unico delle leggi sanitarieSez. II

Art. 26

In vigore dal 24 ago 1934
Il veterinario provinciale fa parte dell'ufficio sanitario provinciale e sovraintende al servizio veterinario; pertanto: a) riceve le denunzie delle malattie infettive ai sensi delle disposizioni di polizia veterinaria; b) raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle malattie infettive degli animali; c) informa il prefetto sull'andamento del servizio e il medico provinciale su tutto quanto riguarda la salute e l'igiene degli animali nella provincia in rapporto alla sanità pubblica; d) esercita la vigilanza veterinaria nella provincia per la applicazione dei provvedimenti di profilassi e di polizia veterinaria e compie le necessarie ispezioni; e) dà voto sulle deliberazioni dei consorzi relative al servizio veterinario, sulle contestazioni fra i veterinari e i municipi, i corpi morali e i privati per ragioni di servizio; f) propone al prefetto i provvedimenti disciplinari a carico dei veterinari comunali; g) redige la relazione annuale sull'andamento del servizio veterinario della provincia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-26

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