Testo unico delle leggi sanitarieSez. III

Art. 29

In vigore dal 24 ago 1934
Il capitano o padrone di nave, nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato, è tenuto a sottostare alle formalità sanitarie prescritte nel regolamento di sanità marittima. Sono estese alle infrazioni delle disposizioni contenute nel predetto regolamento la competenza del capitano del porto di arrivo, stabilita nel Codice per la marina mercantile e la procedura stabilita nel Codice stesso. Le pene pecuniarie, inflitte in base alle disposizioni del presente articolo, debbono essere versate prima della partenza della nave. Qualora questa avvenga prima che il giudizio sia stato definito, il capitano della nave deve versare presso l'ufficio di porto un deposito di garanzia nella somma determinata dall'autorità marittima locale entro il limite massimo indicato nell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-29

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