Testo unico delle leggi sanitarie›Titolo IX
Art. 358
In vigore dal 9 lug 1999
Un regolamento, approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme generali per la applicazione del presente testo unico.
I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti speciali, da approvarsi con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni, sono puniti, quando non siano applicabili pene prevedute nelle disposizioni medesime, con l'ammenda fino a lire duemila.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196, ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "All'articolo 358, secondo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche, le parole: "fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato"".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-358