Testo unico delle leggi sanitarieTitolo IX

Art. 353

In vigore dal 24 ago 1934
Quando, a causa di malattie epidemiche o per la sistemazione di importanti servizi sanitari, ricorre la necessita assoluta e urgente di occupare proprietà particolari per creare ospedali, cimiteri o provvedere ad altri servizi sanitari, compresa la protezione per le opere di presa e di conduttura delle acque potabili, si procede ai termini delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo II della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e dell' della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-353

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