Testo unico delle leggi sanitarieTitolo IX

Art. 354

In vigore dal 24 ago 1934
Sono a carico dello Stato le indennità per ispezioni sanitarie disposte dall'autorità governativa nell'interesse pubblico e tutte le altre spese che l'autorità governativa crederà di ordinare a tutela della sanità pubblica o per soccorrere provincie e comuni colpiti da epidemie o da epizoozie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-354

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