Testo unico delle leggi sanitarieTitolo IX

Art. 357

In vigore dal 24 ago 1934
Salvo che la legge non disponga altrimenti contro i provvedimenti emanati in materia sanitaria dal Podestà è ammesso ricorso in via gerarchica al Prefetto, che decide definitivamente, udito il parere del medico provinciale, e contro i provvedimenti delle autorità governative inferiori è ammesso ricorso alle autorità superiori. Per quanto concerne i ricorsi gerarchici e gli annullamenti di ufficio in materia sanitaria si osservano le norme generali stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale.
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