Art. 25
Testo unico delle leggi sanitarieCapo VISez. I

Art. 25

108 / 396
In vigore dal 14 ott 1955
Nelle Province dove manchi temporaneamente il medico provinciale, il prefetto può affidare, in via provvisoria, l'esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio suddetto all'ufficiale sanitario del capoluogo o ad altro medico componente del Consiglio provinciale di sanità.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-25