Testo unico delle leggi sanitarie›Capo II
Art. 365
In vigore dal 24 ago 1934
Sono autorizzati all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, veterinario, farmacista e levatrice, quantunque sforniti del titolo di abilitazione prescritto a norma degli ordinamenti in vigore:
a) i cittadini italiani delle nuove Provincie del Regno che abbiano conseguito i diplomi per l'esercizio delle professioni suddette in istituti autorizzati del cessato Impero austro-ungarico, o che siano in possesso di diplomi di altri Stati, confermati (nostrificati) con provvedimento della competente autorità del detto cessato Impero, nei limiti stabiliti dal R. decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1396, che determina i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata monarchia austro-ungarica, e dal R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1914, che estende alla provincia del Carnaro la legislazione sanitaria vigente nel Regno;
b) coloro che, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, abbiano ottenuto con decreto del Ministro per l'interno l'autorizzazione ad esercitare nel Regno la loro professione ai sensi del R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 795, che disciplina l'esercizio nel Regno delle professioni sanitarie da parte di laureati o diplomati all'estero rimpatriati per la guerra.
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