Testo unico delle leggi sanitarie›Titolo X›Capo I
Art. 364
In vigore dal 24 ago 1934
L'applicazione delle disposizioni relative al collocamento a riposo, al compimento dei sessantacinque anni di età, del personale sanitario preveduto negli del presente testo unico, avrà inizio col 1° luglio 1936, salvo il disposto del comma seguente.
A partire dalla data di entrata in vigore del presente testo unico i prefetti e le amministrazioni interessate, secondo la rispettiva competenza, provvederanno al collocamento a riposo dei sanitari che oltre ai sessantacinque anni di età abbiano anche compiuto quaranta anni di servizio e di quelli che abbiano compiuto settanta anni di età e trentacinque di servizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-364