Testo unico delle leggi sanitarie›Capo II
Art. 367
In vigore dal 17 apr 1958
Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo:
a) coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1755, concernente l'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria;
b) i cittadini italiani delle nuove provincie del Regno che siano in possesso di concessioni per l'esercizio della odontotecnica rilasciate dalla competente autorità del cessato Impero austro ungarico, nei limiti stabiliti dalla legge 23 giugno 1927, n. 1187, concernente provvedimenti a favore degli odontotecnici concessionati delle nuove provincie del Regno e dal R. decreto 14 giugno 1928, n. 1630, che estende alla provincia del Carnaro la legislazione sanitaria vigente nel Regno.32a
Alle persone che si trovano nelle condizioni sopra indicate si applicano le disposizioni del presente testo unico, relative all'esercizio delle professioni sanitarie.
Note all'articolo
- La L. 27 dicembre 1941, n. 1649 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'art. 367 lettera a) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, va inteso nel senso che sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, coloro che alla data di entrata in vigore del testo unico predetto erano gia' legalmente e definitivamente abilitati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria in virtu' di disposizioni anteriori al R. decreto-legge 16 ottobre 1924-II, n. 1755, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597".
- La L. 21 marzo 1958, n. 235 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'art. 367 lettera b) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, va inteso nel senso che sono autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, coloro che risultino pertinenti ai territori entrati a far parte dello Stato in forza del Trattato di San Germano del 10 settembre 1919, approvato con legge 26 settembre 1920, n. 1322, o dell'Accordo di Roma del 27 gennaio 1924, approvato con legge 10 luglio 1925, n. 1512, ed il cui stato di cittadini italiani delle nuove Province sia regolato dal regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, e dal regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-367