Testo unico delle leggi sanitarieSez. II

Art. 372

In vigore dal 12 mag 1968
Ai farmacisti addetti alle farmacie comunali indicate nell'articolo precedente si applicano le norme stabilite nel presente testo unico per i sanitari condotti e, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, le norme stabilite per la cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475. I chimici ed i farmacisti addetti ai laboratori galenici dei Comuni e delle Aziende municipalizzate vengono nominati a seguito di concorso per titoli ed esami giudicato da una Commissione presieduta e composta ai sensi del precedente comma in base ai criteri da stabilirsi nell'apposito regolamento del Comune o della, Azienda municipalizzata.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-372

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