Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. II
Art. 374
AbrogatoIn vigore dal 4 apr 1947
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 OTTOBRE 1946, N. 197
Note all'articolo
- Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 153 nel modificare l'art. 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 327 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli acquisti di farmacie privilegiate ai sensi dell'art. 28 della legge 22 maggio 1913, n. 468, fatti da enti, da societa' o da privati non farmacisti dal 31 maggio 1943 al 26 novembre 1944 in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 327, sono riconosciuti validi a tutti gli effetti di legge".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-374