Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. II
Art. 379
In vigore dal 24 ago 1934
Alle farmacie privilegiate prevedute nell', che siano in esercizio alla scadenza del trentennio stabilito dall'articolo stesso, e alle farmacie di diritto transitorio della Venezia Giulia e Tridentina e del territorio di Fiume, che siano in esercizio alla scadenza dei termini stabiliti negli , si applicano le disposizioni contenute negli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-379