Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. III
Art. 382
In vigore dal 24 ago 1934
In via transitoria e fino al 5 novembre 1935, la direzione delle scuole convitto professionali per infermiere può essere affidata anche ad infermiere che abbiano seguito i corsi delle scuole convitto professionali per infermiere, esistenti al 5 novembre 1925, che abbiano tenuto con lode, per almeno un biennio, funzioni direttive dell'assistenza infermiera in un reparto ospedaliero del Regno, nonché ad infermiere diplomate in scuole convitto straniere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-382