Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. IV
Art. 385
In vigore dal 24 ago 1934
Fino a quando non siano state istituite le scuole autorizzate a rilasciare le licenze di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è in facoltà del Ministro per l'interno, sentito quello per l'Educazione nazionale, di indire nuove sessioni di esami di idoneità per gli infermieri indicati nel precedente articolo e per coloro i quali, al momento in cui gli esami vengono indetti, abbiano un tirocinio di almeno quattro anni nell'arte che intendono di esercitare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-385