Testo unico delle leggi sanitarieSez. II

Art. 380

In vigore dal 24 ago 1934
Entro il 31 merzo 1935 il prefetto, sentiti i podestà dei comuni interessati, la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanità, stabilirà, con suo decreto, la pianta organica delle farmacie della provincia, agli effetti dell'. Il provvedimento del prefetto è definitivo. Le farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica saranno gradatamente assorbite nella pianta stessa con l'accrescimento della popolazione o per effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute.
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