Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. IV
Art. 383
In vigore dal 24 ago 1934
Sono autorizzati all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie coloro che hanno conseguito l'attestato di abilitazione a termini dell' della legge 23 giugno 1927, n. 1264, concernente la disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-383