Testo unico delle leggi sanitarieSez. IV

Art. 384

In vigore dal 24 ago 1934
Gl'infermieri che alla pubblicazione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, citata nell'articolo precedente, erano in servizio presso amministrazioni ospitaliere e che a norma dell' della legge medesima furono mantenuti provvisoriamente in tale servizio, sebbene sprovvisti della speciale licenza o dell'attestato di abilitazione prescritto per l'esercizio della relativa attività, debbono, entro il 31 luglio 1936, munirsi dell'uno o dell'altro dei titoli anzidetti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-384

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