Art. 384
Testo unico delle leggi sanitarieSez. IV

Art. 384

224 / 396
In vigore dal 24 ago 1934
Gl'infermieri che alla pubblicazione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, citata nell'articolo precedente, erano in servizio presso amministrazioni ospitaliere e che a norma dell' della legge medesima furono mantenuti provvisoriamente in tale servizio, sebbene sprovvisti della speciale licenza o dell'attestato di abilitazione prescritto per l'esercizio della relativa attività, debbono, entro il 31 luglio 1936, munirsi dell'uno o dell'altro dei titoli anzidetti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-384