Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. II
Art. 377
In vigore dal 24 ago 1934
Alle farmacie indicate negli , nn. 1 e 2, si applicano le disposizioni degli del regolamento 13 luglio 1914, n. 829.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-377