Art. 379
Testo unico delle leggi sanitarieSez. II

Art. 379

159 / 396
In vigore dal 24 ago 1934
Alle farmacie privilegiate prevedute nell', che siano in esercizio alla scadenza del trentennio stabilito dall'articolo stesso, e alle farmacie di diritto transitorio della Venezia Giulia e Tridentina e del territorio di Fiume, che siano in esercizio alla scadenza dei termini stabiliti negli , si applicano le disposizioni contenute negli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-379