Testo unico delle leggi sanitarie›Capo VII
Art. 44
In vigore dal 24 ago 1934
Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte agli ufficiali sanitari sono:
a) la censura;
b) la riduzione dello stipendio nella misura non superiore ad un quinto e per la durata massima di mesi sei;
c) la sospensione dal grado con privazione dello stipendio per la durata da uno a sei mesi;
d) la revoca;
e) la destituzione.
Le sanzioni disciplinari sono applicate dal prefetto; la censura può essere anche applicata dal podestà o dal presidente del consorzio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-44