Testo unico delle leggi sanitarieCapo VII

Art. 44

In vigore dal 24 ago 1934
Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte agli ufficiali sanitari sono: a) la censura; b) la riduzione dello stipendio nella misura non superiore ad un quinto e per la durata massima di mesi sei; c) la sospensione dal grado con privazione dello stipendio per la durata da uno a sei mesi; d) la revoca; e) la destituzione. Le sanzioni disciplinari sono applicate dal prefetto; la censura può essere anche applicata dal podestà o dal presidente del consorzio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-44

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