Testo unico delle leggi sanitarieCapo VII

Art. 46

In vigore dal 24 ago 1934
In caso di urgenza o quando la gravità dei fatti lo esiga, l'ufficiale sanitario può essere sospeso dall'ufficio; deve essere immediatamente sospeso dalla data del mandato di cattura, quando sia sottoposto a giudizio per qualsiasi delitto. La sospensione applicata dal prefetto. Essa ha carattere cautelativo ed importa la temporanea sospensione dal grado la privazione dei relativi emolumenti. Alla moglie od ai figli minorenni del sospeso può essere però concesso un assegno alimentare, in misura non superiore ad un terzo dello stipendio. Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato i, pur ammettendolo, escluda che l'incolpato vi abbia preso parte, la sospensione è revocata ed egli riacquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare. Nel caso di procedimento disciplinare, se gli sia inflitta una sanzione minore ovvero il periodo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio sia inferiore alla sospensione sofferta, debbono essere restituiti in tutto o in parte, secondo i casi, gli stipendi non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare. La revoca della sospensione fa riacquistare l'anzianità perduta. All'infuori dei casi elencati nel terzo comma, l'ordinanza o la sentenza non osta all'eventuale procedimento disciplinare e, qualora questo porti alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio, deve essere scomputato il periodo di sospensione sofferto. L'ufficiale sanitario condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la destituzione, è sospeso dal grado con privazione dello stipendio durante il periodo di espiazione della pena.
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