Testo unico delle leggi sanitarie›Capo VII
Art. 45
In vigore dal 24 ago 1934
Le sanzioni disciplinari sono inflitte con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, e concessione di un termine di almeno dieci giorni per le discolpe.
Quando il prefetto ritiene di applicare una sanzione disciplinare, superiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio per un mese, deve essere sentito il Consiglio provinciale di sanità, dinanzi al quale l'ufficiale sanitario incolpato può esporre verbalmente le proprie discolpe.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-45