Testo unico delle leggi sanitarieCapo VII

Art. 50

In vigore dal 24 ago 1934
L'ufficiale sanitario che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio non dia piena garanzia di fedele adempimento dei propri doveri o si ponga in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo, può essere dispensato dall'impiego. All'interessato deve essere assegnato un termine per la presentazione delle sue discolpe. La dispensa è pronunziata dal prefetto con provvedimento definitivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-50

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