Testo unico delle leggi sanitarie›Capo VII
Art. 50
In vigore dal 24 ago 1934
L'ufficiale sanitario che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio non dia piena garanzia di fedele adempimento dei propri doveri o si ponga in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo, può essere dispensato dall'impiego.
All'interessato deve essere assegnato un termine per la presentazione delle sue discolpe.
La dispensa è pronunziata dal prefetto con provvedimento definitivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-50