Testo unico delle leggi sanitarie›Capo VII
Art. 52
In vigore dal 24 ago 1934
Contro i provvedimenti, relativi al rapporto di impiego degli ufficiali sanitari, è ammesso ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in via straordinaria al Re.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-52