Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. II
Art. 56
In vigore dal 24 ago 1934
I medici condotti hanno l'obbligo di cooperare alla esecuzione dei provvedimenti di igiene e di profilassi che siano ordinati dalla autorità sanitaria comunale e dalle autorità superiori; nell'ambito della rispettiva condotta debbono disimpegnare il servizio antimalarico e quello di vaccinazione, anche se i regolamenti comunali non ne facciano espresso obbligo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-56