Testo unico delle leggi sanitarie›Capo VII
Art. 48
In vigore dal 24 ago 1934
L'ufficiale sanitario è dichiarato di ufficio dimissionario:
a) quando perda la cittadinanza italiana;
b) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero si assenti arbitrariamente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni.
È, inoltre, dichiarato dimissionario, senza pregiudizio dell'azione penale, quando volontariamente abbandoni l'ufficio o presti l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio, ovvero si faccia istigatore di tali atti presso altri impiegati del comune.
Tuttavia il prefetto, considerate le condizioni individuai e le personali responsabilità, nel caso preveduto nel precedente comma, può applicare invece la sospensione dal grado con privazione dello stipendio o la revoca dall'impiego.
In ogni caso, indipendentemente da quanto è disposto nei comma precedenti, l'ufficiale sanitario, che si trovi nelle condizioni predette, è sospeso dallo stipendio per la durata delle infrazioni ai suoi doveri di ufficio, previo accertamento della infrazione stessa da parte del podestà o del medico provinciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-48