Testo unico delle leggi sanitarieCapo VII

Art. 49

In vigore dal 24 ago 1934
Le dimissioni volontarie dell'ufficiale sanitario devono essere presentate per iscritto al podestà o al presidente del consorzio, che le rimette subito, col proprio parere motivato, al prefetto. Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal prefetto. L'ufficiale sanitario dimissionario non può abbandonare l'ufficio e non è svincolato dai doveri ad esso inerenti finché non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per gravi motivi di servizio o quando l'ufficiale sanitario si trovi sottoposto a procedimento disciplinare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-49

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