Testo unico delle leggi sanitarie›Capo VII
Art. 38
183 / 396In vigore dal 24 ago 1934
L'ufficiale sanitario, assunto in servizio in via di esperimento, presta dinanzi al prefetto, sotto pena di decadenza, la solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri.
La formula della promessa è la seguente:
«Prometto che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.
«Dichiaro che non appartengo e prometto che non apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio.
«Prometto che adempirò a tutti i miei doveri, al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria».
Dopo ottenuta la nomina definitiva presta, sotto pena di decadenza, il seguente giuramento:
«Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con deligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.
«Giuro che non appartengo nè apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio.
«Giuro che adempirò a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-38