Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. V
Art. 80
In vigore dal 24 ago 1934
L'esattore delle imposte dirette, sia o non sia anche tesoriere comunale, ha obbligo di soddisfare, non ostante la mancanza di fondi di cassa, gli ordini di pagamento emessi dai comuni e dai prefetti in favore dei sanitari condotti, col diritto di percepire a carico del comune l'interesse legale dalla data del pagamento e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.
L'obbligo predetto è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino complessivamente l'importo totale dei proventi comunali riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare in base ai ruoli e alle liste di carico già consegnati all'esattore.
Nel caso in cui l'esattore non rivesta la carica di tesoriere comunale, l'obbligo dell'anticipazione degli stipendi deve ritenersi subordinato alla presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione, firmata dal podestà e dal tesoriere, comprovante la mancanza di denaro nelle casse di quest'ultimo e contenente l'invito all'esattore di eseguire l'anticipazione.
L'esattore, che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento emesso a favore dei sanitari condotti, è soggetto alle sanzioni prevedute nelle leggi, regolamenti e capitoli normali sulla riscossione delle imposte dirette.
L'ammontare delle indennità di mora è però devoluto a beneficio della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.
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