Testo unico delle leggi sanitarieCapo VIII

Art. 83

In vigore dal 24 ago 1934
Il laboratorio provinciale è costituito di due reparti: l'uno medico micrografico con annesso servizio di accertamento diagnostico per le malattie infettive e sociali; l'altro chimico. Al laboratorio sono addetti vigili sanitari per le disinfezioni e per la vigilanza igienica in rapporto ai bisogni dei comuni della provincia. Al laboratorio sovraintende il medico provinciale, il quale ne vigila e controlla il regolare funzionamento, determina l'impiego del personale e le particolari indagini che debbono eseguirsi, coordina e indirizza le attività dei due reparti. Gli ufficiali sanitari si avvalgono del laboratorio provinciale per l'esercizio della vigilanza igienica e della profilassi, secondo le istruzioni che sono impartite dal medico provinciale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-83

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