Testo unico delle leggi sanitarie›Capo VIII
Art. 88
In vigore dal 14 ott 1955
Per le indagini di interesse privato, eseguite nel laboratorio provinciale, è dovuto alla provincia un compenso a carico dei richiedenti.
Le indagini predette sono espletate dai laboratori compatibilmente con le esigenze del servizio di istituto.
Il prefetto entro il mese di gennaio di ogni anno, determina, su proposta dell'Amministrazione provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, i casi in cui i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanitai pubblica, e le modalità del versamento da parte dei privati nonché della liquidazione.
La riscossione è fatta a mezzo di marche segnatasse.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-88