Testo unico delle leggi sanitarie›Capo VIII
Art. 90
In vigore dal 24 ago 1934
Si applicano al personale tecnico dei laboratori provinciali le disposizioni degli .
Salvo il provvedimento del prefetto, ai termini dell' del presente testo unico, tutti gli altri provvedimenti spettano ai competenti organi dell'Amministrazione provinciale.
La Commissione di disciplina per detto personale è composta del vice prefetto, presidente, di due membri del Consiglio provinciale di sanità designati dal prefetto, di un altro membro nominato dal preside della provincia e di un rappresentante designato dalla associazione sindacale giuridicamente riconosciuta, competente per territorio.
Si applicano pure al personale dei laboratori provinciali le disposizioni prevedute, per i sanitari condotti, negli , relativamente al pagamento degli stipendi e alla iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il personale addetto al reparto medico micro-grafico, e alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, per il personale addetto al reparto di chimica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-90