Testo unico delle leggi sanitarie›Capo VIII
Art. 87
In vigore dal 24 ago 1934
Le funzioni di direttore, di coadiutore e di assistente dei laboratori sono incompatibili con quelle di ufficiale sanitario e di sanitario condotto.
Al detto personale è, inoltre, vietato:
a) di applicarsi, direttamente od indirettamente, per proprio od altrui conto, a qualsiasi commercio o industria soggetti a vigilanza igienica;
b) di attendere, direttamente o indirettamente, per proprio od altrui conto, al funzionamento ed alla gestione di laboratori di analisi chimiche e batteriologiche e di eseguire, nel laboratorio al quale è addetto, per proprio conto, analisi e ricerche di interesse privato;
c) di comunicare i risultati o le conclusioni delle analisi e perizie a persone estranee.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-87