Testo unico delle leggi sanitarieCapo VIII

Art. 91

In vigore dal 24 ago 1934
I vigili sanitari provinciali sono assunti in seguito a pubblico concorso, indetto dal preside della provincia. La nomina è fatta dal preside stesso ed è approvata con decreto del prefetto. Essi: a) vigilano sulle condizioni igieniche del suolo, degli aggregati urbani e rurali e delle abitazioni, sulla salubrità delle bevande e delle sostanze alimentari, sui mercati e sui pubblici esercizi; b) compiono, alla dipendenza dell'ufficiale sanitario, le ispezioni che vengono disposte dal medico provinciale o dal direttore di reparto del laboratorio provinciale e riferiscono agli stessi sui risultati degli accertamenti, sulle contestazioni fatte e sui provvedimenti attuati; c) vigilano sull'esecuzione delle misure disposte per la profilassi delle malattie infettive; d) esercitano tutte le altre attribuzioni di vigilanza igienica sanitaria che sono prescritte dalle leggi. Per l'esercizio di tali funzioni di vigilanza sono attribuiti ai vigili sanitari le facoltà spettanti per legge ai vigili comnunali. Essi non possono entrare in funzione se non dopo aver prestato giuramento dinanzi al pretore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-91

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo