Testo unico delle leggi sanitarieCapo VIII

Art. 96

In vigore dal 24 ago 1934
Al personale sanitario addetto ai servizi di assistenza, di vigilanza igienica e di profilassi, istituiti stabilmente dalla provincia a termini delle disposizioni contenute negli , si applicano le norme stabilite nell' relativamente al personale medico degli uffici sanitari comunali.
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