Testo unico delle leggi sanitarie›Capo VIII
Art. 96
In vigore dal 24 ago 1934
Al personale sanitario addetto ai servizi di assistenza, di vigilanza igienica e di profilassi, istituiti stabilmente dalla provincia a termini delle disposizioni contenute negli , si applicano le norme stabilite nell' relativamente al personale medico degli uffici sanitari comunali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-96