Testo unico delle leggi sanitarie›Titolo II›Capo I
Art. 100
In vigore dal 30 apr 2020
Nessuno può esercitare la professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice, o infermiera professionale, se non sia maggiore di età ed abbia conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni.
Chiunque intende esercitare in un comune una di tali professioni, alla quale è abilitato a norma di legge, deve far registrare il diploma nell'ufficio comunale.
Non sono soggetti a tale obbligo i medici e i chirurghi stranieri, espressamente chiamati per casi particolari.
Il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.
Note all'articolo
- La L. 24 novembre 2000, n. 340 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 3) l'abrogazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti di registrazione presso l'ufficio comunale del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
- L'aggiornamento in calce, precedentemente disposto dall'art. 29, comma 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, e' stato eliminato; la modifica ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. medesimo ad opera della L. 24 aprile 2020, n. 27, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-100