Testo unico delle leggi sanitarieCapo VIII

Art. 98

In vigore dal 24 ago 1934
Il medico provinciale, in relazione alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, propone al preside il programma di azione per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi sanitari integrativi della provincia. Il programma è deliberato dal preside della provincia ed è approvato dal prefetto, sentito, nei riguardi tecnici, il Consiglio provinciale di sanità.
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