Art. 98
Testo unico delle leggi sanitarieCapo VIII

Art. 98

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In vigore dal 24 ago 1934
Il medico provinciale, in relazione alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, propone al preside il programma di azione per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi sanitari integrativi della provincia. Il programma è deliberato dal preside della provincia ed è approvato dal prefetto, sentito, nei riguardi tecnici, il Consiglio provinciale di sanità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-98