Testo unico delle leggi sanitarie›Titolo II›Capo I
Art. 101
In vigore dal 24 ago 1934
Il prefetto, contemporaneamente alla denuncia all'autorità giudiziaria per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, può disporre la chiusura del locale in cui la professione sanitaria sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato all'esercizio di essa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-101