Testo unico delle leggi sanitarieCapo VIII

Art. 93

In vigore dal 24 ago 1934
Le provincie hanno facoltà di provvedere all'impianto e all'esercizio di istituti per isolamento e per disinfezione. Se i comuni, sia per le loro condizioni finanziarie, sia per altre circostanze, non possano, da soli o uniti in consorzio, provvedere adeguatamente agli istituti predetti secondo le disposizioni dell', il prefetto, intesi il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa, può, con suo decreto, stabilire l'obbligo della provincia di integrare o sostituire l'opera dei comuni stessi determinandone l'estensione, sia in rapporto al numero di essi, sia in rapporto alla qualità dei servizi e degli istituti di assistenza e profilassi. Sui ricorsi prodotti contro il provvedimento del prefetto il Ministro per l'interno decide sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato. Quando non sia diversamente provveduto con leggi speciali, le spese occorrenti nei casi preveduti nel secondo comma del presente articolo sono, per un terzo, a carico della provincia; gli altri due terzi vanno ripartiti, in ragione della popolazione, fra i comuni interessati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-93

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