Testo unico delle leggi sanitarie›Titolo V›Capo CAPO
Art. 259
In vigore dal 24 ago 1934
I comuni provvedono ai servizi di profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose.
Tali servizi possono essere assicurati mediante consorzi fra comuni secondo le norme contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Il prefetto può dichiarare obbligatori tali consorzi o stabilire l'obbligo della provincia con le norme indicate nel secondo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-259