Testo unico delle leggi sanitarie›Titolo V›Capo CAPO
Art. 257
In vigore dal 24 ago 1934
Qualsiasi medico chirurgo legalmente abilitato all'esercizio della professione è tenuto a prestare l'opera sua per prevenire o combattere la diffusione di malattie infettive nel comune, al quale sia stato destinato rispettivamente dal prefetto o dal Ministro per l'interno, a seconda che il comune appartenga o non alla provincia nella quale il sanitario risiede.
Sono applicabili ai medici preveduti nel presente articolo e alle loro famiglie le disposizioni sulle pensioni citate nell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Il contravventore alle disposizioni date dal prefetto o dal Ministro per l'interno è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-257