Testo unico delle leggi sanitarie›Titolo V›Capo CAPO
Art. 258
In vigore dal 24 ago 1934
Qualsiasi cittadino, dimorante in un comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, è tenuto, nell'interesse dei servizi di difesa contro la malattia stessa, alle prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione, delle quali venga richiesto dal podestà.
Il provvedimento del podestà è preso su parere dell'ufficiale sanitario e contiene le condizioni di assunzione.
Il contravventore è punito coll'arresto fino a tre mesi e coll'ammenda da lire duecento a duemila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-258