Testo unico delle leggi sanitarie›Titolo V›Capo CAPO
Art. 258
364 / 396In vigore dal 24 ago 1934
Qualsiasi cittadino, dimorante in un comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, è tenuto, nell'interesse dei servizi di difesa contro la malattia stessa, alle prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione, delle quali venga richiesto dal podestà.
Il provvedimento del podestà è preso su parere dell'ufficiale sanitario e contiene le condizioni di assunzione.
Il contravventore è punito coll'arresto fino a tre mesi e coll'ammenda da lire duecento a duemila.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-258