Art. 258
Testo unico delle leggi sanitarieTitolo VCapo CAPO

Art. 258

364 / 396
In vigore dal 24 ago 1934
Qualsiasi cittadino, dimorante in un comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, è tenuto, nell'interesse dei servizi di difesa contro la malattia stessa, alle prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione, delle quali venga richiesto dal podestà. Il provvedimento del podestà è preso su parere dell'ufficiale sanitario e contiene le condizioni di assunzione. Il contravventore è punito coll'arresto fino a tre mesi e coll'ammenda da lire duecento a duemila.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-258