Testo unico delle leggi sanitarie›Titolo V›Capo CAPO
Art. 256
In vigore dal 24 ago 1934
I medici condotti e gli altri medici esercenti nei comuni, nei quali si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, hanno l'obbligo di mettersi a disposizione dell'autorità sanitaria per i servizi di assistenza e di profilassi.
Lo stesso obbligo hanno i medici appositamente chiamati in un comune per il servizio durante una epidemia. Il contravventore all'obbligo anzidetto è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Ai detti sanitari e alle loro famiglie, che siano iscritti alla Cassa di previdenza, compete il trattamento preveduto nel testo unico 1° maggio 1930, n. 680; a quelli non iscritti si applicano le disposizioni contenute negli del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.
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