Testo unico delle leggi sanitarie›Capo II›Sez. I
Art. 112
In vigore dal 24 ago 1934
L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.
È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona.
Chi sia già autorizzato all'esercizio di una farmacia può concorrere all'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso.
Nel caso di rinuncia l'autorizzazione è data ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria e in mancanza, è bandito un nuovo concorso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-112