Testo unico delle leggi sanitarie›Capo II›Sez. I
Art. 117
In vigore dal 24 ago 1934
L'autorizzazione preveduta nel precedente articolo, e conferita in seguito a concorso espletato con le norme stabilite negli e seguenti del presente testo unico.
Al concorso possono partecipare soltanto i titolari delle farmacie regolarmente in esercizio nel comune, sede della stazione o luogo di cura.
Qualora, però, nel comune esista un'unica farmacia, è in facoltà del prefetto di concedere l'autorizzazione, senza concorso, al titolare di detta farmacia, oppure di bandire un concorso tra i titolari delle farmacie della provincia.
Nei concorsi preveduti nel presente articolo, a parità di ogni altra condizione, costituisce titolo di preferenza la maggiore vicinanza della farmacia, della quale il concorrente è titolare, alla stazione o luogo di cura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-117