Testo unico delle leggi sanitarieSez. II

Art. 121

In vigore dal 26 giu 1960
Le farmacie delle istituzioni pubbliche..., prevedute nell', debbono avere per direttore responsabile un farmacista inscritto nell'albo professionale. Il direttore ha l'obbligo di risiedere in permanenza nella farmacia. Le deliberazioni e gli atti di nomina e di sostituzione dei farmacisti direttori sono soggetti all'approvazione del prefetto. Il provvedimento del prefetto è definitivo. Anche alle farmacie, adibite ad esclusivo servizio interno degli istituti militari, deve essere preposto, come direttore responsabile, un farmacista diplomato.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-121

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